Decreto 25 novembre 1998

Ricerca donatore non consanguineo di midollo osseo presso i registri esteri dei donatori.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed in particolare l’art. 6, primo comma, lettera a), che riserva allo stato le funzioni amministrative concernenti l’assistenza sanitaria ai cittadini italiani all’estero;

Vista la legge 23 ottobre 1985, n. 595, ed in particolare l’art. 3, comma quinto, il quale stabilisce che con decreto del Ministro della sanità sono previsti i criteri di fruizione di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all’estero, per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico e sono altresì stabiliti i limiti e le modalità per il concorso nella spesa relativa da porre a carico dei bilanci delle aziende U.S.L.;

Visti i decreti ministeriali 3 novembre 1989, 24 gennaio 1990, 30 agosto 1991, 17 giugno 1992 e 13 maggio 1993, con i quali è stata data attuazione a detta disposizione;

Visto in particolare l’art. 7 del richiamato decreto del 3 novembre 1989, che prevede alcune deroghe alla disciplina generale;

Ritenuto di integrare dette deroghe con riguardo alla ricerca e prelievo di midollo allogenico da donatori iscritti in registri esteri;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

All’art. 7 del decreto del Ministro della Sanità 3 novembre 1989, concernente criteri per usufruire di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all’estero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 273 del 3 novembre 1989, è aggiunto il seguente comma:

“5. Limitatamente alla ricerca di donatore non consanguineo di midollo compatibile ed al relativo prelievo, operati attraverso i registri dei donatori di midollo ed i centri ematologici esteri, per il tramite dell’Italian Bone Marrow Donors Registry (I.B.M.D.R.), istituito e gestito dall’Ospedale Galliera di Genova, il concorso nelle relative spese è disciplinato come segue:
•    la spesa della tassa di attivazione della ricerca è a carico dell’assistito ed è versata dall’assistito stesso direttamente all’ I.B.M.D.R. di Genova;
•    la spesa per la ricerca è a carico della U.S.L., territorialmente competente, nella misura delle tariffe, prefissate dai registri esteri. A tal fine l’ I.B.M.D.R. di Genova fatturerà gli oneri richiesti dai registri esteri direttamente alla U.S.L. competente”.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 25 novembre 1998

IL MINISTRO
ROSI BINDI